Statuto “CIRCOLO ARCI PESCA ANTIGNANO APS” |
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Definizioni e FinalitàArticolo 1È costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “CIRCOLO ARCI PESCA ANTIGNANO APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Livorno (LI), viale di Antignano, 90. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione è stata costituita in data 7 Aprile 1969 L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”. |
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Articolo 2Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità. Sono finalità dell’associazione:
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Articolo 3I) L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di cui all’art. 5 del CTS:
In particolare l’Associazione si propone di svolgere le Attività Generali organizzando e promuovendo nello specifico:
In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell’associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell’intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica. L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS. II) L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. La Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari , immobiliari , creditizie e finanziarie che riterrà opportune. |
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Articolo 4L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs 117/2017. Sono esclusi rimborsi speso forfettari. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. |
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I/le Soci/eArticolo 5Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda all’Associazione menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. |
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Articolo 6E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. |
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Articolo 7L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori. I soci , e soltanto i soci, hanno diritto ad usufruire , quando vi sia la disponibilità, di servizi a domanda individuale (posti barca , stipetti, posti canoa) assumendosi le spese previste dal servizio richiesto. |
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Articolo 8Il/la socio/a è tenuto/a a:
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. |
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Articolo 9La qualifica di socio/a si perde per:
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Articolo 10Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
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Articolo 11Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva, oppure al Collegio dei Garanti (Probiviri). |
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Patrimonio Sociale e rendicontazioneArticolo 12Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. |
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Articolo 13Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
Ogni altra entrata diversa non sopra specificata. |
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Articolo 14L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un rendiconto economico e finanziario ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’ esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’ esercizio. La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione. |
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Articolo 15Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. |
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Organismi dell’AssociazioneArticolo 16Sono organismi di direzione dell’Associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo:
Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. |
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Articolo 17L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria] almeno quindici giorni prima. |
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Articolo 18L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. |
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Articolo 19L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all’art. 20. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali È previsto il principio del voto singolo e non sono ammesse deleghe. |
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Articolo 20Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 31. |
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Articolo 21L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione. |
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Articolo 22L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 7:
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Articolo 23
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 eletti fra i/le soci/ ed è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). |
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Articolo 24
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. |
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Articolo 25
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: – il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; – il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; – il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione. |
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Articolo 26
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
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Articolo 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta un terzo dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. |
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Articolo 28
I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. |
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Articolo 29
I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. III) Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. Articolo 30 Il collegio dei garanti ( o dei probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’ interno del circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’ inosservanza delle delibere. Può deliberare l’ espulsione dei soci deferiti al collegio , ai sensi dell’ Art. 9. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessari Esso potrà deliberare l’ espulsione dei soci deferiti al collegio , ai sensi dell’ Art. 9. Articolo 31 I Sindaci Revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo |
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Articolo 32
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione: – potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro; – ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. |
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Norme di Scioglimento
Articolo 33 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quinti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei almeno tre quarti di questi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. |
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Disposizioni Finali
Articolo 34 Per quanto non previsto dallo statuto o da eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d.lgs. 117/2017 e ss.mm. e, in quanto compatibili, le norme de Codice Civili.
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Il Segretario | Il Presidente |